Detrazione del 50% + contributo ministeriale
A partire dal 2026, gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nelle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio (disciplinate dall’articolo 16‑bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR n. 917/1986, comma 1, lett. e)).
Questa misura consente di migliorare l’accessibilità e la sicurezza degli immobili, facilitando la mobilità all’interno dell’abitazione, soprattutto per persone anziane o con difficoltà motorie.
Tra gli interventi agevolabili rientrano, ad esempio:
installazione di montascale
piattaforme elevatrici
opere edilizie volte a eliminare ostacoli fisici (secondo quanto previsto dall’art. 16‑bis TUIR)
Detrazione fiscale
Dal 2026 (secondo la Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025 e le guide fiscali dell’Agenzia delle Entrate):
50% per la prima casa
36% per le altre abitazioni
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi (come previsto dall’art. 16‑bis TUIR).
Esempio pratico
A fronte di una spesa di 10.000€:
su prima casa si recuperano 5.000€
su seconda casa si recuperano 3.600€
Questa agevolazione rappresenta un’opportunità concreta per rendere la propria abitazione più accessibile e funzionale, beneficiando al tempo stesso di un vantaggio fiscale nel tempo.
Nota: le condizioni di accesso e i requisiti possono variare in base alla normativa vigente e ad eventuali aggiornamenti legislativi (art. 16‑bis TUIR, DPR 917/1986).
A questa agevolazione potrà essere cumulato un contributo ministeriale
Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore di handicap permanenti, che determinano obiettive difficoltà alla mobilità.
La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.
La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:
Spesa € 2.528,28 – Contributo € 2.528,28
Spesa € 5.000,00 – Contributo € 3.186,71
Spesa € 10.000,00 – Contributo € 4.436,71
Spesa € 12.911,42 – Contributo € 5.164,57
Spesa € 15.000,00 – Contributo € 5.268,99
MONTASCALE A COSTO ZERO!
SCONTO IN FATTURA DEL 75%
+ CONTRIBUTO STATALE
Il decreto legge (n.212/2023) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023 modifica le agevolazioni previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Dal 2024 possono usufruire della detrazione fiscale con sconto in fattura del 75% tutti i possessori di legge 104 (legge 104/1992, art.3) o chi non dispone di un reddito superiore a 15.000 euro.
Per i condomini, sarà ammessa in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. La detrazione potrà essere applicata per consentire il superamento di ostacoli – come ad esempio scale condominiali, scale esterne o di casa – che rendono difficile la mobilità e l’indipendenza delle persone, e anche per migliorare e aumentare la funzionalità e il valore della casa.
Oltre a questa agevolazione potrà essere richiesto un contributo come rimborso spese.
Per esempio, su un montascale del valore di € 10,000 si avrà lo sconto in fattura del valore di € 7,500 (75%) più un contributo del valore di € 2,500.
Punti fondamentali per usufruire dell'agevolazione
Può essere applicato solo su edifici già esistenti
Relativo alle spese sostenute
Impianti di automazione finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche
Detrazione in 10 anni
Chi può beneficiare dell'agevolazione?
tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese
- il proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
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La detrazione del 75% viene calcolata sulle spese sostenute con un ammontare complessivo non superiore a:
€ 50.000
per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
€ 40.000
moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
€ 30.000
moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
Contributo cumulabile
Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore di handicap permanenti, che determinano obiettive difficoltà alla mobilità.
La legge 13/89 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28, è aumentato del 25% per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di € 12.911,42.
La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:
Spesa € 2.528,28 – Contributo € 2.528,28
Spesa € 5.000,00 – Contributo € 3.186,71
Spesa € 10.000,00 – Contributo € 4.436,71
Spesa € 12.911,42 – Contributo € 5.164,57
Spesa € 15.000,00 – Contributo € 5.268,99
